Il Servizio Sanitario Nazionale: legge 833/1978
La legge 833/1978 istituisce il SSN, definito come il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Allo Stato spetta l'indirizzo e coordinamento delle attività regionali di carattere unitario; le Regioni operano con il metodo della programmazione pluriennale e della partecipazione democratica. Il Sindaco è autorità sanitaria locale.
- TSO: disposto dal Sindaco su proposta motivata di un medico; la degenza ospedaliera è possibile solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; chiunque può chiedere al Sindaco la revoca o la modifica; il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti sul patrimonio dell'infermo. La legge vieta i manicomi; con la legge 180/1978 i ricoveri psichiatrici avvengono in servizi specifici dell'ospedale generale.
- Gli utenti sono iscritti negli elenchi della ASL di residenza; prestazioni specialistiche e infermieristiche in forma ambulatoriale e domiciliare; si accede alle strutture convenzionate per diagnostica e laboratorio se le pubbliche non rispondono entro tre giorni.
- Farmacie private: rapporto convenzionale; prontuario aggiornato dal Ministro entro il 31 dicembre; Fondo sanitario ripartito con delibera CIPESS; Piani sanitari regionali predisposti dalla Giunta e approvati con legge almeno 120 giorni prima della scadenza del triennio.
Alcune risposte descrivono il modello originario poi superato dalle riforme: ASL di 50.000-200.000 abitanti, "distretti sanitari di base" articolati dai Comuni, "libretto sanitario personale" (oggi sostituito di fatto dal Fascicolo Sanitario Elettronico). All'esame vale la risposta della banca dati.